Statuto

Articolo 1 - COSTITUZIONE
È costituita un’associazione denominata “RiLL, Riflessi di Luce Lunare”. L’associazione ha sede a Roma.

Articolo 2 – FINALITÀ
L’associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.
Si propone di diffondere e promuovere la cultura contemporanea scritta e orale, con particolare riguardo alla narrativa ed alla ricerca di nuovi talenti espressivi, nonché di esplorare le potenzialità delle interazioni tra narrazione e diverse forme ludiche.

Articolo 3 – STRUMENTI
Per raggiungere i fini statutari, l’associazione:
-    promuove, organizza e partecipa a studi, ricerche, dibattiti, riunioni, incontri, cicli didattici, mostre, fiere e convegni;
-    organizza concorsi letterari o legati a qualunque altra forma espressiva;
-    cura la pubblicazioni di saggi, scritti, monografie, periodici, atti e documenti.

Inoltre, l’associazione usa tutti i mezzi di conoscenza e diffusione utili al raggiungimento delle finalità sociali.

Articolo 4 – RAPPORTO ASSOCIATIVO
Fanno parte dell’associazione tutte le persone maggiorenni e di ambo i sessi che accettano gli scopi statutari e che vogliano dare il proprio contributo personale al perseguimento degli stessi.
Chiunque voglia aderire all’associazione deve:
- presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale.

Articolo 5 - SOCI
Gli associati appartengono alle seguenti categorie:
a. fondatori
b. ordinari
c. sostenitori
d. onorari

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione.
Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che decidono volontariamente di versare una quota associativa maggiore di quella annuale.
I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, visti i particolari meriti che hanno nei confronti dell’associazione o nelle sue attività. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale.

Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti gli associati hanno diritto a:
-    partecipare alle attività promosse dall’associazione;
-    ricoprire le cariche associative;
-    partecipare all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto.

I soci sono tenuti a difendere il buon nome dell’associazione e a osservare le delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per decadenza;
- per esclusione.

Le dimissioni volontarie vanno comunicate, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo.
Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’esclusione viene decisa a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:
- danneggi moralmente e/o materialmente, con la propria condotta, l’associazione;
- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali.

La delibera di esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci, nella prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. Chi perde la qualifica di socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Articolo 8 – QUOTE SOCIALI
Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Le quote associative versate dai soci che perdono la qualifica di socio non sono rimborsabili.

Articolo 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
a. l’Assemblea dei Soci (assemblea ordinaria)
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Vice-Presidente
e. Il Segretario
f. Il Tesoriere

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è costituita da tutti i soci.
Possono prendere parte all’assemblea solo i soci in regola col versamento della quota sociale (se prevista per la rispettiva categoria).
Le delibere dell’assemblea sono prese nel rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti interni; vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
In assemblea tutti i soci possono esprimere il proprio voto. L’associazione adotta il principio del voto singolo, fatta salva la possibilità di conferire deleghe ad altri soci in caso di impossibilità a partecipare all’assemblea. Nessun socio può comunque ricevere più di una delega.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria - con avviso ai singoli soci contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché l’ordine del giorno - è convocata (con un preavviso di almeno 10 giorni) dal Presidente ogni volta che sia ritenuto necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo degli associati.
L’assemblea ordinaria viene comunque convocata una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’associazione.
L’assemblea è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

Articolo 12 – DELIBERE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Spetta all’assemblea:
-    approvare le linee generali dell’attività sociale annuale;
-    approvare il rendiconto finanziario annuale;
-    eleggere (e/o revocare) i membri del Consiglio Direttivo;
-    approvare eventuali regolamenti interni;
-    modificare lo Statuto;
-    ratificare i provvedimenti di esclusione di soci deliberati dal Consiglio Direttivo;
-    deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo cura l’ordinaria amministrazione dell’associazione, in conformità con lo Statuto e le direttive dell’assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di cinque soci, di cui almeno tre fondatori, eletti dall’Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
-    elabora il programma delle attività sociali, sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea dei Soci;
-    delibera in merito alle domande di ammissione di nuovi soci;
-    stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale;
-    redige eventuali regolamenti interni;
-    propone all’assemblea ordinaria l’esclusione di soci;
-    nomina i soci onorari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
Ogni riunione del Consiglio Direttivo è valida se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza. Ciascun membro del Consiglio esprime un voto, e non può essere rappresentato né delegare altri soci o membri del Consiglio.

Articolo 14 – PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
Il Presidente dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante. Il Presidente ha il potere di firma; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea ordinaria, coordinandone i lavori.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, o in caso di vacanza della carica di Presidente.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, rendendoli disponibili ai soci per la consultazione.
Il Tesoriere amministra i fondi dell’associazione, cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto economico e finanziario e lo presenta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, con firma disgiunta tra loro, possono aprire conti correnti, prelevare su di essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque, rilasciando quietanza.

ARTICOLO 15 - ENTRATE
I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti da:
a. quote associative, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b. apporti volontari dei soci;
c. proventi derivanti da iniziative dell’associazione;
d. contributi volontari, lasciti, donazioni;
e. ogni altra entrata che incrementi l’attivo sociale.
Tutte le entrate sono destinate al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 16 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO FINANZIARIO
L’esercizio sociale decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea ordinaria deve approvare il corrispondente rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio è a disposizione di tutti i soci per consultazione.

Articolo 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DELL’UTILE
Il patrimonio dell’associazione è devoluto permanentemente agli scopi sociali. Pertanto, durante la vita dell’associazione, non saranno distribuiti, anche in via indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che tale destinazione e distribuzione non sia imposta dalla Legge. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle attività associative.
Tutti gli incarichi sociali e direttivi, inoltre, si intendono a titolo gratuito.

Articolo 18 – MODIFICHE STATUTARIE
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere discusse e deliberate dall’assemblea ordinaria solo se inserite nell’ordine del giorno.
Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 19 – DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione potrà essere sciolta per volontà dell’assemblea ordinaria. Per tale deliberazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, una volta estinte tutte le passività, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un’associazione o ente con finalità analoghe. La delibera inerente la devoluzione del patrimonio deve essere approvata da almeno tre quarti degli associati.

Articolo 20 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti previsioni del Codice Civile e della Legge italiana.

Share